Il contratto di locazione a uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 431/1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme, che vale solamente per i contratti in forma scritta per volontà delle parti e non per quelli per i quali la forma scritta sia prescritta dalla legge ad substantiam
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22647 del 27/09/2017