Nel reato di furto affinché si possa individuare la "quasi flagranza" è necessaria l'immediatezza tra la condotta criminosa e il fermo del reo, ravvisabile qualora vi sia la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli agenti della polizia procedenti all'arresto.
La quasi flagranza, a parere della Cassazione, è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il luogo del reato, che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base di una continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro che si pongano al suo inseguimento. Così non è quanto l'individuazione del reo si fondi sulle sole indicazioni ricevute da un testimone.
Cass. Pen., Sez. IV, n. 39 del 2 gennaio 2018