Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha ricordato che il direttore dei lavori non è uno dei soggetti che il d.lgs. 81/2008 contempla fra i titolari delle posizioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, posto che la sua attività non ha ad oggetto la prestazione lavorativa, ma la sorveglianza tecnica sulla buona esecuzione dell'opera e sulla sua conformità agli eventuali atti di assenso, nonché il controllo nelle fasi di avanzamento ed il collaudo, allorché l'opera medesima è definitivamente compiuta.
L'assenza di un rapporto diretto con la predisposizione del cantiere implica, almeno in astratto, l'estraneità del direttore dei lavori all'applicazione da parte sua delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che competono, invece, in diverse forme e sotto diversi profili, ai soggetti che materialmente dispongono l'opera (committente) e che contribuiscono alla sua esecuzione (datore di lavoro e soggetti delegati, responsabile dei lavori, responsabile di cantiere, e per il caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione).
Questo non significa, nondimeno, che il direttore dei lavori, non risponda mai degli infortuni occorsi alle maestranze nel corso dell'esecuzione dell'opera, su cui egli esercita la sorveglianza tecnica, rivolta alla sua buona riuscita. Ma perché ciò accada è necessario che il direttore dei lavori o per contratto o di fatto si ingerisca nell'organizzazione del cantiere, assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatarii della normativa antinfortunistica (Sez. 3, n. 19646 del 08/01/2019, Gregorio, 275746; Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013, dep. 15/01/2014, Gebbia, Rv. 257922; Sez. 4, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 21516; Sez. 4, n. 1559 del 26/11/1993 - dep. 08/02/1994, Disca, Rv. 197086).
Al di là della specifica pattuizione è, dunque, solo l'intromissione non prevista in competenze riservate ad una specifica figura di garanzia che comporta la diretta assunzione di responsabilità del direttore dei lavori, altrimenti non coinvolto nella salvaguardia della salute dei lavoratori. Si tratta d'altro canto, di una regola che vale per chiunque si inserisca indebitamente nell'organizzazione altrui, posto che allorquando ci si sostituisce ad altri non si può che assumerne la relativa responsabilità.
Cass. Pen., sez. IV, sent. 15157, 28 gennaio - 20 aprile 2022;