Nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova che è stato ritualmente dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, prima dell’esecuzione della misurazione etilometrica, è sufficiente che di ciò sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria.
L'avviso in oggetto può essere anche solo orale, essendo del tutto mancante il riscontro normativo che prevede la necessità della forma scritta per il compimento di tale atto.
In merito si precisa che il verbale di polizia giudiziaria e la successiva comunicazione della notizia di reato sono atti di polizia giudiziaria che hanno notoriamente valore fidefaciente, contrastabile semmai solo con la proposizione della querela di falso.
Cass. Penale, Sezione IV, sentenza n. 3906 del 21 gennaio 2020.