Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n.103, agli artt.571 e 613 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, S.U. n. 8914 ud. 21/12/2017 - deposito del 23/02/2018