La Sesta Sezione penale ha affermato che le modifiche al concordato in appello introdotte dall’art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per effetto delle quali sono venute meno le preclusioni inerenti ai reati di particolare gravità ed agli imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza – soggiacciono, in assenza di disciplina transitoria e in quanto riguardanti un istituto di natura meramente processuale, al principio del “tempus regit actum”, sicché producono i propri effetti nei soli giudizi che si svolgono a decorrere dall’entrata in vigore della norma abrogante, senza possibilità di applicazione retroattiva nei processi in cui il giudizio di appello sia stato già definito.
Cass. penale, Sez. VI, Sent. n. 9188 del 3 marzo 2023