In tema di impugnazione di atti amministrativi relativi ad opere in materia di acque pubbliche, i proprietari d'immobili e i residenti nell'area interessata dall'intervento sono legittimati ad agire in forza del solo requisito della "vicinitas", mentre il loro interesse ad agire, che non può desumersi soltanto da tale dato di prossimità, può desumersi dall'allegazione di un pericolo di compromissione della salute, del paesaggio o dell'ambiente che, in ragione della detta "vicinitas", qualifichi e differenzi gli interessi di detti soggetti, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera.
Sez. Unite, Ordinanza n. 20869 del 30/06/2022.