In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della l. 689/1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Ne consegue che la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
In siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione deve essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto.
(Cass. Civile, Sez. VI, ordinanza n. 19619/22)