Il Ministero dell'Istruzione era convenuto in giudizio per la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un alunno durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno, il quale faceva cadere a terra il compagno di classe ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.
La Corte di Cassazione ha ricordato che è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività.
Cass. Civ. Sez. 6 Ord. 32377/2021