La revoca della patente di guida ex art. 222 C.d.S. non ha natura di sanzione penale bensì quella di sanzione amministrativa accessoria stante la prevalente finalità preventiva che la caratterizza.
Per l’effetto, alla revoca della patente di guida, così come disciplinata dall’art. 222 C.d.S. non è attribuile la natura di effetto penale della condanna anche ai fini dell’applicazione dell’art. 30 c. 4 L. n. 87 1953 che recita: “Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali”.
La determinazione della Suprema Corte è successiva alla sentenza n. 88 del 2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 c. 2 IV periodo nella parte in quanto non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati p. e p. dagli articoli 589 bis e 590 bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa quando non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 bis c. 2 e 590 bis c. 3 c.p.
Cass. Penale, Sez. I, sentenza n. 1804, novembre 2019 - gennaio 2020.