In caso di dichiarazione di fallimento durante le more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore fallito, il creditore opposto può partecipare al concorso con gli altri creditori solo successivamente alla domanda di ammissione al passivo in quanto il decreto non ancora definitivo non è opponibile al fallimento perché privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile richiesta dall'articolo 95 c. 3 L.F., norma di carattere eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.
La domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.
Cass., I Sez. Civile, sentenza 6196 del 5 marzo 2020.