Successivamente alla modifica del sistema tabellare degli stupefacenti (ex D.L.20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014 n. 79), affinché possa trovare applicazione la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’ art. 80 c. 2 dpr 309/90, ci si richiama al criterio previsto dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 24 maggio 2012 che prevede che, ferma la discrezionalità giudiziale, è necessario valutare il rapporto tra la quantità massima detenibile, prevista nell’elenco allegato al D.M. 11 aprile 2006, e la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta. Con riferimento alle “droghe leggere” la soglia rimane fissata in 2 kg.
Cass. Pen. SS.UU, 30 gennaio – 12 maggio 2020 n. 14722