In caso di affidamento congiunto, la "bigenitorialità" è un elemento essenziale che non può essere compresso dal giudice senza fornire una adeguata motivazione.
In particolare la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso di un padre contro il provvedimento dei giudici di merito che limitava ai fine settimana (per di più, alternati) la frequentazione con la figlia dell'età di due anni.
I giudici di legittimità sottolineano come "nell'interesse superiore del minore, va assicurato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi".
Gli stessi Giudici supremi evidenziano inoltre come "manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre".
Cass. Civile, Sentenza n. 9764 del 8 aprile 2019.