La Corte Costituzionale ha sancito che è da ritenersi sproporzionata la pena minima di otto anni prevista per i reati non lievi in materia di stupefacenti, dichiarando illegittimo l'art. 73, comma 1 T.U. D.p.r. 309/1990 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni anziché di sei.

Secondo la Consulta la differenza di quattro anni tra il minimo di pena previsto per la fattispecie ordinaria (8 anni) e il massimo della pena stabilito per quella di lieve entità (4 anni) costituisce un'anomalia sanzionatoria che si pone in palese contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza garantiti dall'art. 3 della Cost. nonché con il principio della funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost.

 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 40 del 08 marzo 2019.