La Banca deve avvertire con congruo preavviso il cliente con il conto in rosso, prima di revocare la carta di debito e inoltrare la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione la banca aveva revocato il bancomat, dandone segnalazione alla centrale rischi, senza preventiva comunicazione al correntista, titolare della carta.
La Corte ha osservato che l'«autorizzazione» all'uso della carta di debito suppone di necessità la sussistenza di un patto, intercorrente tra intermediario e cliente, che tale autorizzazione fondi e governi anche in termini disciplinari. Correlativamente, sotto il profilo tecnico giuridico, la c.d. «revoca» della carta di debito viene in sé stessa a integrare un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti. La «revoca» della carta di debito, per poter essere efficacemente iscritta in Centrale, deve dunque rispettare le modalità di corretto 8 esercizio del recesso dal patto che sono previste nel nostro ordinamento. Ora, secondo i principi generali del vigente nostro sistema, il recesso è in ogni caso un negozio unilaterale recettizio. Per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell'art. 1334 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 15550 del 13 giugno 2018