Anche nel caso di immobile in costruzione, per poter usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, presso il comune ove è sita la nuova abitazione, decorre dalla data del rogito di acquisto e non da quella di "fine lavori".
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione "la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato".
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ordinanza n.9433 del 17 aprile 2018