Nel caso di lesioni a seguito di una caduta del pedone avvenuta in un tratto di marciapiede di proprietà privata, ma aperto al pubblico transito, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il Comune, il quale consenta alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà’ privata, si assume l’obbligo di accertare che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata.
L’amministrazione comunale e’ infatti tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che e’ comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita’ per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.
Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 14 marzo 2018 n. 6141.