In ipotesi di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, costituisce raggiro idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo.
Cass. Penale, Sez. II, n. 53593 del 27 novembre 2017.