In caso di violazione del limite di velocità, qualora l'opponente contesti non già la mancanza della segnalazione stradale dei detto limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di fornire la prova concreta della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità o insufficienza della segnaletica, e non invece alla pubblica amministrazione di dimostrare che tale segnaletica risulti adeguata.
Cass.Civ. sez II, ordinanza n. 23566 del 9 ottobre 2017