L'assenza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, il quale abbia prodotto istanza di ammissione al passivo del fallimento, costituisce fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto rilevabile anche di ufficio dal giudice.
La rilevazione di ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle altre parti, affinchè queste possano presentare eventuali osservazioni o richieste e subordina la decisione del merito all'effettuazione di detto adempimento.
Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 19610 del 4 agosto 2017.