La sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la penale responsabilità dell'imputato in riforma di una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, S.U., con la sentenza 15 aprile 2017 n. 18620.