Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.7756 del 27 marzo 2017, hanno affermato che "l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".
La responsabilità dell'appaltatore per i gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. ricorre quindi non nell'ipotesi di nuove costruzioni ma anche in caso di opere di ristrutturazione.
A parere della Suprema Corte è necessario spostare il baricentro dell'art. 1669 dall'incolumità dei terzi, come in origine, alla compromissione del godimento normale del bene.