In materia di responsabilità medica, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, spetta al medico fornire la prova positiva dell’esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell’ars medica, grava sul sanitario l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente. Il dentista che ha sottoposto la malata a trattamenti inutili e scorretti, per andare esente da responsabilità, deve provare che tali trattamenti non abbiano cagionato alcun pregiudizio alla salute della paziente, ossia che siano stati eziologicamente irrilevanti. L’aggravamento delle condizioni di salute è valutabile e ascrivibile al sanitario sotto il profilo della causalità giuridica.

Cass. Civile, Terza Sez., sentenza 26 febbraio 2020 n. 5128