La Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha stabilito che è possibile addivenire ad una condanna per guida in stato di ebrrezza anche in assenza della prova dell'etilometro. In particolare, nella pronuncia della IV Sezione Penale, la suprema Corte ha chiarito che l'esame strumentale non costituisce una prova legale e che l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 CDS.
In assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici.
Nel caso in esame gli elementi ritenuti utili sono stati lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal ricorrente alla vista degli operanti.
Cass. Penale, IV Sez, sentenza n. 20763/24