In caso di disaccordo tra i genitori separati (ed entrambi affidatari) sulla scelta della scuola del figlio: pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Tale principio va infatti bilanciato con altri valori, parimenti di rango costituzionale, come il “benessere del minore e il suo interesse a mantenere i rapporti sociali” già acquisiti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione affermando che il principio di laicità “non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco”.
Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 13570 del 16/05/2024.