La Seconda Sezione penale, in tema di truffa, ha affermato che il diritto di querela spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche al responsabile della filiale dell’istituto di credito, in quanto responsabile delle attività da questo svolte e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dell’ente rappresentato. (Fattispecie in cui si è ritenuto legittimato alla presentazione della querela il direttore della filiale presso la quale era stato acceso un conto corrente, funzionale all’incasso di titoli contraffatti).
Cassazione Penale, Seconda Sezione, Sentenza n. 24495 del 07/06/2023.