La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il precedente giudizio per emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l’idem factum.
Mentre il primo è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale – si legge nella pronuncia – il secondo è un reato di danno, caratterizzato dall’aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società, e a dolo specifico.
"Cass. Penale, Sentenza n. 20183/2023"