La qualità di consumatore rivestita dal beneficiario di un contratto a favore di terzo, stipulato in nome proprio da una società, non rileva ai fini dell'applicabilità del foro del consumatore previsto dall'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, mancando la qualità di consumatore in capo al soggetto che conclude il contratto "nomine proprio", atteso che la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta di disparità di potere contrattuale tra le parti, e che il terzo beneficiario, estraneo alla fase di conclusione del contratto, non essendone parte né in senso sostanziale.
(Cass. Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 20802 del 28/06/2022).