In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola "ex work", se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non chiara ed univoca la volontà delle parti espressa in una clausola "ex work" finalizzata a disciplinare il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente.
Cassazione Civile, Sezione Unite, Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022.