Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.7159 del 10/05/2022, ha affermato che l'apertura di una nuova porta sul pianerottolo condominiale, a servizio di un appartamento, è legittima, trattandosi di un utilizzo del bene comune consentito dall'art. 1102 c.c.

Nel caso di specie un condomino aveva proceduto a frazionare il proprio appartamento, con la formazione di due unità immobiliari, creando una nuova porta sul pianerottolo del secondo piano, al fine di consentire l'accesso autonomo al nuovo appartamento risultante dal frazionamento.

A parere del Tribunale, detta opera non costituisce una innovazione, in quanto non altera  l'entità sostanziale nè immuta la destinazione del bene.

Al contrario, l'opera realizzata integra un utilizzo più intenso del bene comune, consentito nei limiti in cui non si alteri la destinazione della cosa comune e non si impedisca agli altri condòmini di farne uso secondo il proprio diritto.

A seguito di CTU, il giudicante ha ritenuto che l'opera effettuata non esclude, nè limita, l'utilizzazione del bene comune da parte degli altri condomini.