Per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza all'interno del condominio, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti in assemblea.
La Corte di Cassazione ha ricordato che ai sensi dell'art. 1122 ter c.c. le deliberazioni concernenti l'installazione, sulle parti comuni dell'edificio, di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio.
Cass. Civ., sez. II civ., ordinanza 14696 del 6/12/2021, depositata in data 11/5/2022